REGOLAMENTO REGIONALE 26 settembre 2002 , N. 9

Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna

(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 01 Ottobre 2002 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-09-26;9

Art. 75.
Passaggio di ponti mobili.
1. I comandanti devono attenersi alle istruzioni che vengono loro impartite dal manovratore del ponte mobile, al fine di garantire la sicurezza della navigazione.
2. In prossimità del ponte mobile l’unità nautica deve fermarsi in prossimità del segnale con obbligo di fermarsi e in caso di sua assenza in posizione tale da non creare alcun impedimento o pericolo alla movimentazione del ponte e alla navigazione.
3. Il passaggio del ponte è autorizzato dal manovratore del ponte.
4. Il manovratore del ponte autorizza il passaggio solamente quando è completamente conclusa la manovra d’apertura; la manovra di chiusura del ponte deve essere iniziata dopo che l’unità nautica è completamente passata oltre il ponte ed i suoi meccanismi di movimentazione verticali o orizzontali.
5. Il passaggio del ponte mobile può essere regolato dai seguenti segnali:
a) uno o più fanali a luce rossa, significano "divieto di passaggio";
b) un fanale a luce rossa e un fanale a luce verde alla stessa altezza o con il fanale a luce rossa sopra quello a luce verde, significano "divieto di passaggio ma prepararsi a mettersi in marcia";
c) uno più fanali a luce verde, significano "passaggio autorizzato".
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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