REGOLAMENTO REGIONALE 26 settembre 2002 , N. 9

Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna

(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 01 Ottobre 2002 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-09-26;9

Art. 83.
Pesca.
1. Le reti da pesca, le nasse e gli altri attrezzi per la pesca devono essere posizionate in modo da non recare intralcio alla navigazione e se si estendono nel canale navigabile o in prossimità dello stesso sono contrassegnati:
a) di giorno, con corpi galleggianti gialli in numero sufficiente ad indicarne la posizione;
b) di notte, con luci ordinarie bianche in numero sufficiente ad indicarne la posizione.
2. Sulla rotta delle unità nautiche in servizio regolare, in prossimità delle entrate dei porti e degli imbarcaderi per unità nautiche dei passeggeri, come pure delle strettoie, la posa di reti da pesca, di nasse e d’altri attrezzi per la pesca è consentita solo nel limite in cui la navigazione non ne sia intralciata.
3. È vietato qualsiasi tipo d’allevamento all’interno di una fascia di 50 metri dai limiti della via navigabile segnalata all’interno di lagune, laghi e specchi acquei in genere.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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