REGOLAMENTO REGIONALE 28 dicembre 2002 , N. 13

Attuazione dell’art. 1 comma 5 della l. 79/2000 in materia di revoca della qualifica di primo acquirente ai soggetti che operano ai sensi del Reg. CEE 3950/1992 e del Reg. CE 1392/2001

(BURL n. 53, 1º suppl. ord. del 31 Dicembre 2002 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-12-28;13

Art. 4.
Pubblicità della revoca.
1. Al fine di dare opportuna informazione a tutti gli operatori del settore e in prima istanza ai produttori conferenti dell’acquirente cui è stato revocato il riconoscimento in merito all’atto di revoca adottato, la Regione assume le seguenti iniziative:
a) Notifica il provvedimento di revoca al soggetto primo acquirente interessato;
b) pubblica il decreto di revoca del riconoscimento sul BURL;
c) invia a tutti i produttori, che al momento dell’adozione dell’atto di revoca risultavano conferenti dell’acquirente revocato, specifica nota informativa comunicando la data dalla quale avrà decorrenza l’atto di revoca.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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