REGOLAMENTO REGIONALE 28 dicembre 2002 , N. 13

Attuazione dell’art. 1 comma 5 della l. 79/2000 in materia di revoca della qualifica di primo acquirente ai soggetti che operano ai sensi del Reg. CEE 3950/1992 e del Reg. CE 1392/2001

(BURL n. 53, 1º suppl. ord. del 31 Dicembre 2002 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-12-28;13

Art. 5.
Ripristino del riconoscimento.
1. Trascorsi sei mesi di inattività dalla data di esecutività della revoca del riconoscimento il soggetto primo acquirente revocato può presentare nuova istanza per chiedere di essere nuovamente iscritto all’Albo acquirenti regionale.
2. La regione, espletata la necessaria attività istruttoria e in presenza degli specifici requisiti richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria, rilascia un nuovo riconoscimento e procede alla conseguente iscrizione all’albo acquirenti regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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