REGOLAMENTO REGIONALE 2 aprile 2003 , N. 4

Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’art. 3 comma 41 lett. m) della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 e dell’art. 3 comma 10 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6

(BURL n. 15, 1º suppl. ord. del 07 Aprile 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-04-02;4

Art. 1.
Oggetto e ambito di applicazione.
1. Il presente regolamento disciplina i criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi d’edilizia residenziale pubblica (di seguito erp) ai sensi dell’art. 3, comma 41, lett. m) della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1, e dell’art. 3, comma 10, della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6.
2. Sono considerati alloggi di erp, ai fini dell’applicazione del presente regolamento, gli alloggi realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, nonché quelli acquisiti a qualunque titolo, realizzati o recuperati dagli enti locali o da enti pubblici, per le finalità sociali proprie dell’erp relative ai soggetti aventi i requisiti per l’assegnazione e la permanenza di cui al successivi articoli e all’allegato 1. (1)
3. Sono esclusi dall’applicazione del presente regolamento, gli alloggi:
a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;
b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata o convenzionata, purché non realizzati da enti pubblici e già utilizzati per le finalità dell’erp;
c) di proprietà di enti pubblici previdenziali, purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione;
d) gli alloggi di servizio oggetto di concessione amministrativa in ragione dell’esercizio di particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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