REGOLAMENTO REGIONALE 2 aprile 2003 , N. 4

Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’art. 3 comma 41 lett. m) della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 e dell’art. 3 comma 10 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6

(BURL n. 15, 1º suppl. ord. del 07 Aprile 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-04-02;4

Art. 3.
Determinazione della situazione economica e procedure informatiche.
1. Per la valutazione della situazione economica del nucleo familiare, ai fini dell’assegnazione e gestione degli alloggi di erp, sono stabiliti uno specifico Indicatore della Situazione Economica (ISE-erp) e uno specifico Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE-erp) secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, determinati con le modalità e le integrazioni di cui all’Allegato 1. Il valore di tali indicatori è aggiornato periodicamente dalla Giunta regionale, in base all’andamento dei bandi d’assegnazione.
2. Al fine di migliorare il rapporto con i Comuni e il servizio fornito ai cittadini, di semplificare le procedure, di ridurre i tempi d’assegnazione e di costituire un archivio informatico dei beneficiari e del fabbisogno abitativo, la Regione predispone e mette a disposizione dei Comuni, delle ALER e dei soggetti convenzionati un’apposita procedura informatica per il caricamento delle domande, la formazione della graduatoria e l’anagrafe dell’utenza e del patrimonio. Con provvedimento del Direttore Generale della competente Direzione regionale sono stabilite le modalità di utilizzo delle procedure.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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