REGOLAMENTO REGIONALE 2 aprile 2003 , N. 4

Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’art. 3 comma 41 lett. m) della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 e dell’art. 3 comma 10 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6

(BURL n. 15, 1º suppl. ord. del 07 Aprile 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-04-02;4

Art. 4.
Anagrafe dell’utenza e del patrimonio.
1. I Comuni detentori di patrimonio di erp gestito direttamente, le ALER e gli altri gestori di alloggi di erp, anche ai fini dell’art. 18 della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6, provvedono alla realizzazione dell’anagrafe dell’utenza e del patrimonio, ne curano l’aggiornamento almeno biennale e la trasmissione dei dati alla Regione, secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Generale competente.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi