REGOLAMENTO REGIONALE
2 aprile 2003
, N. 4
Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’art. 3 comma 41 lett. m) della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 e dell’art. 3 comma 10 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6
(BURL n. 15, 1º suppl. ord. del 07 Aprile 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-04-02;4
Art. 6.
Bandi di assegnazione.
1. Il Comune provvede all’assegnazione degli alloggi di erp che si rendono disponibili a qualunque titolo nel proprio territorio, compresi quelli rilasciati dagli appartenenti alle Forze dell’Ordine e ai corpi speciali di cui all’art. 23, mediante bandi pubblici di durata semestrale, con decorrenza dei termini per la presentazione delle domande rispettivamente dall’1 gennaio e dall’1 luglio di ciascun anno, come indicato nel seguente schema. (2)
| Bando con decorrenza 1 gennaio e scadenza 30 giugno: | Bando con decorrenza 1 luglio e scadenza 31 dicembre: |
| Graduatoria con decorrenza 1 luglio | Graduatoria con decorrenza 1 gennaio |
2. I Comuni, nel cui territorio siano presenti alloggi di erp in numero esiguo, possono procedere con un unico bando annuale ovvero con riguardo alla prevedibile disponibilità degli alloggi stessi.
3. Il Comune, tenuto conto della propria ampiezza demografica, definisce:
b) l’eventuale quota percentuale complessiva di alloggi da locare in via prioritaria a particolari categorie di persone, come indicato ai commi 7 e 8 dell’art. 11;
4. Per la presentazione della domanda, la situazione reddituale è quella risultante dall’ultima dichiarazione presentata ai fini fiscali alla data di apertura del bando; la situazione patrimoniale è riferita al valore del patrimonio al 31 dicembre dello stesso anno cui si riferisce il reddito per la partecipazione al bando.
5. Il Comune, con il bando e con altre modalità idonee, deve rendere noto ai cittadini:
b) la quota percentuale complessiva di alloggi eventualmente da assegnare prioritariamente a determinate categorie di persone, come indicato ai commi 7 e 8 dell’art. 11;
NOTE:
2. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) del regolamento regionale 2 maggio 2003, n. 8. 

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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