REGOLAMENTO REGIONALE
2 aprile 2003
, N. 4
Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’art. 3 comma 41 lett. m) della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 e dell’art. 3 comma 10 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6
(BURL n. 15, 1º suppl. ord. del 07 Aprile 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-04-02;4
Art. 7.
Presentazione della domanda.
1. La domanda di assegnazione di un alloggio di erp può essere presentata dal richiedente, per sé e per il proprio nucleo familiare, nel comune di residenza e in quello in cui si presta l’attività lavorativa esclusiva o principale.
2. Nel caso in cui il comune di residenza e quello in cui si presta l’attività lavorativa non abbiano indetto bandi per due semestri, è ammessa la presentazione della domanda presso un altro comune scelto dal richiedente.
3. Il richiedente, secondo le disposizioni contenute nei decreti attuativi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 e con le integrazioni derivanti dalle disposizioni del presente regolamento, deve presentare congiuntamente alla domanda una dichiarazione sostitutiva della situazione familiare, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
4. La domanda è inserita, a cura del Comune, nel sistema informatico della Regione, che provvede alla attribuzione dell’ISBARC e dell’ISBARC/R di cui all’art. 10, ai fini dell’inserimento nella graduatoria dei Comuni interessati. I Comuni o i soggetti convenzionati assicurano l’assistenza necessaria per la corretta compilazione della domanda e della dichiarazione sostitutiva, ferma restando la responsabilità del dichiarante.
5. La procedura informatica della Regione costituisce la sola procedura da utilizzarsi per la gestione e la valutazione delle domande ai fini dell’assegnazione di un alloggio di erp. Essa consente automaticamente al Comune di:
b) annullare duplicazioni delle domande eventualmente presentate da altri componenti del nucleo del richiedente, qualora non sia richiesta la scissione del nucleo familiare;
e) determinare l’Indicatore della Situazione Economica (ISE-erp) e l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE-erp) dei richiedenti, ai fini dell’assegnazione;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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