REGOLAMENTO REGIONALE 2 aprile 2003 , N. 4

Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’art. 3 comma 41 lett. m) della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 e dell’art. 3 comma 10 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6

(BURL n. 15, 1º suppl. ord. del 07 Aprile 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-04-02;4

Art. 9.
Valutazione della domanda.
1. Le domande sono valutate in relazione alla situazione economica, alle condizioni familiari e abitative nonché al periodo di residenza in Lombardia del richiedente, alla data di apertura del bando, secondo quanto specificato nell’Allegato 1.
2. La permanenza delle condizioni abitative, familiari ed economiche dichiarate al momento della domanda, deve essere comunque verificata al momento dell’assegnazione se questa interviene decorsi 12 mesi dalla presentazione della domanda.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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