REGOLAMENTO REGIONALE
2 aprile 2003
, N. 4
Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’art. 3 comma 41 lett. m) della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 e dell’art. 3 comma 10 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6
(BURL n. 15, 1º suppl. ord. del 07 Aprile 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-04-02;4
Art. 11.
Graduatoria comunale.
1. Il Comune, mediante il sistema informatico regionale, provvede:
2. All’atto della domanda il Comune, mediante il sistema informatico regionale, rilascia al concorrente copia della domanda con l’ISBARC/R conseguito. Il richiedente, nel caso riscontri errori materiali od omissioni, può rivolgersi in ogni momento agli enti ai quali ha presentato la domanda per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare. Eventuali modifiche dell’ISBARC/R precedentemente conseguito sono comunicate al richiedente dall’ente che ha ricevuto la domanda. Gli aggiornamenti, le integrazioni, le rettifiche e le cancellazioni avranno effetto sulla graduatoria solo se effettuate entro i termini di scadenza del bando.
3. Il Comune, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, tramite accesso al sistema informatico regionale e nel rispetto dell’art. 107 del d.lgs. 267/2000 , forma la graduatoria per l’assegnazione degli alloggi e provvede alla sua immediata pubblicazione. Avverso la graduatoria è ammesso ricorso amministrativo in opposizione entro trenta giorni dalla pubblicazione. L’utilizzo della graduatoria è sospeso per la quota di alloggi necessaria a salvaguardare l’interesse dei ricorrenti, e in ogni caso per un periodo non superiore a 15 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione del ricorso amministrativo, trascorsi i quali la graduatoria diviene definitiva a tutti gli effetti.
4. La graduatoria comunale è unica ed è aggiornata ed integrata con cadenza semestrale, in base ai bandi di cui al precedente art. 6, da parte del responsabile del procedimento. La graduatoria pubblicata deve riportare l’ISBARC/R conseguito dai concorrenti.
5. Le domande presentate decadono automaticamente, se non confermate o rinnovate, dopo il quarto aggiornamento semestrale o secondo aggiornamento annuale della graduatoria successiva a quella di presentazione della domanda. L’eventuale conferma deve avvenire durante l’ultimo semestre di validità della domanda.
6. I richiedenti già inseriti nella graduatoria possono presentare al Comune domanda di aggiornamento dell’ISBARC/R qualora, prima dell’assegnazione o della scadenza della domanda, siano intervenuti cambiamenti nelle condizioni che ne avevano determinato l’attribuzione. Le domande rinnovate durante il loro periodo di validità, decadono automaticamente dopo il quarto aggiornamento semestrale o secondo aggiornamento annuale della graduatoria successiva a quella di rinnovo della domanda.
7. Il Comune può assegnare, secondo l’ordine dell’ISBARC/R conseguito, quota parte degli alloggi che si rendono disponibili, anche per tipologia e dimensioni, a specifiche categorie di concorrenti inseriti nella graduatoria definitiva, previa comunicazione per via informatica alla Regione; tale quota non può superare il 20% della disponibilità annua; i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti possono presentare alla Regione richiesta motivata per incrementare tale quota.
8. Le specifiche categorie di concorrenti sono:
a) anziani: nuclei familiari di non più di due componenti o persone singole, che alla data di pubblicazione del bando abbiano superato 65 anni, ovvero quando uno dei due componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile o abbia nel proprio nucleo familiare un componente di età superiore a 75 anni; in tali nuclei familiari possono essere presenti minori anche legalmente affidati o disabili come definiti alla successiva lett. d);
b) famiglie di nuova formazione: nuclei di due componenti, costituitisi con atto di matrimonio o per convivenza more uxorio , attestata con atto notorio, entro i due anni precedenti alla data della domanda, ovvero, la cui costituzione avvenga prima della consegna dell’alloggio. In tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori anche legalmente affidati;
c) persone sole: nuclei familiari costituiti da una persona sola, eventualmente con uno o più figli conviventi tutti a carico o minori legalmente affidati;
9. Il Comune, qualora per l’assegnazione di un alloggio di erp abbiano avuto rilevanza condizioni di inabitabilità dell’alloggio o mancanza di servizi igienici interni, ha l’obbligo di intervenire, ai sensi delle vigenti norme penali e amministrative, nei confronti del proprietario di tali immobili dichiarati inabitabili o antigienici.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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