REGOLAMENTO REGIONALE 2 aprile 2003 , N. 4

Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’art. 3 comma 41 lett. m) della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 e dell’art. 3 comma 10 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6

(BURL n. 15, 1º suppl. ord. del 07 Aprile 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-04-02;4

Art. 12.
Convenzioni.
1. I Comuni possono avvalersi, mediante convenzione, della collaborazione dei CAAF e di altri soggetti senza fini di lucro, quali le associazioni sindacali dei conduttori, per uno o più dei seguenti servizi: raccolta delle domande; determinazione dell’indicatore ISEE-erp; calcolo dell’indicatore ISBAR o ISBARC e dell’ISBARC/R. Le certificazioni ISEE-erp possono essere rilasciate, oltre che dalle Amministrazioni comunali, dai soli CAAF.
2. Ai fini di agevolare i comuni nell’applicazione delle presenti disposizioni, di assicurare l’omogeneità delle procedure e la raccolta delle informazioni di cui all’art. 3, comma 45 della l.r. n. 1/2000, la Giunta regionale approva uno schema di convenzione, concordato con i CAAF e gli altri soggetti individuati, per la prestazione dei servizi di cui al precedente primo comma. I Comuni possono avvalersi senza oneri dei soggetti convenzionati quale supporto nelle operazioni ed attività comunali relative al bando di assegnazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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