REGOLAMENTO REGIONALE 2 aprile 2003 , N. 4

Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’art. 3 comma 41 lett. m) della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 e dell’art. 3 comma 10 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6

(BURL n. 15, 1º suppl. ord. del 07 Aprile 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-04-02;4

Art. 14.
Assegnazione in deroga alla graduatoria.
1. Il Comune che ha indetto il bando, in deroga alla posizione in graduatoria ovvero in caso di mancata presentazione della domanda ai fini dell’ultima graduatoria pubblicata, purché sussistano i requisiti per l’accesso all’erp di cui al precedente art. 8, dispone con specifico atto, in via d’urgenza, l’assegnazione di un alloggio di erp ai nuclei familiari che:
a) debbano forzatamente rilasciare l’alloggio in cui abitano a seguito di provvedimento esecutivo e non sia possibile sopperire alla sistemazione abitativa del nucleo familiare secondo i tempi previsti per la graduatoria;
b) siano assoggettati a procedure esecutive di sfratto e si trovino nelle condizioni previste dall’art. 80, comma 20, della legge 388/2000 ;
c) abbiano rilasciato o debbano rilasciare l’alloggio a seguito di calamità naturali quali alluvioni, terremoti, frane ovvero eventi imprevisti quali esplosioni, incendi, crolli o altro ad essi riconducibili;
d) necessitino di urgente sistemazione abitativa, a seguito di gravi eventi lesivi dell’integrità psico-fisica e personale, con particolare riguardo alle donne e ai minori;
e) siano privi di alloggio o si trovino in alloggio antigienico ovvero in alloggio improprio, benché collocati in graduatoria, e per i quali non sia stato possibile provvedere alla sistemazione abitativa del nucleo familiare, con l’ordinaria procedura della graduatoria, entro i tre mesi successivi dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa.
2. Sono condizioni obbligatorie per l’assegnazione in deroga la presentazione della domanda, con le modalità previste per l’attribuzione dell’ISBARC/R e il suo inserimento nel sistema informatico regionale.
3. Il provvedimento che decide sull’istanza di assegnazione ai sensi del precedente comma 1 deve essere motivato. Avverso lo stesso è ammesso ricorso in opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione.
4. Le assegnazioni in deroga, di cui al comma 1, non possono superare il 20%, con arrotondamento all’unità superiore, degli alloggi disponibili prevedibilmente nel corso dell’anno. Nelle condizioni di grave tensione abitativa, il Comune può presentare motivata richiesta alla Regione di aumentare tale percentuale, fino ad un massimo del 50%; l’autorizzazione è rilasciata con deliberazione della Giunta regionale.
5. Il Comune può istituire una commissione consultiva costituita da esperti, indicati anche dalle parti sociali, per le assegnazioni in deroga di cui al presente articolo e al successivo art. 15.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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