REGOLAMENTO REGIONALE 2 aprile 2003 , N. 4

Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’art. 3 comma 41 lett. m) della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 e dell’art. 3 comma 10 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6

(BURL n. 15, 1º suppl. ord. del 07 Aprile 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-04-02;4

Art. 15.
Deroga ai requisiti.
1. Nelle situazioni in cui non sussista o sia carente la locazione abitativa, anche per periodi determinati, previa comunicazione alla Regione, il Comune, con provvedimento motivato, può derogare al possesso dei requisiti per l’accesso all’erp, disponendo l’assegnazione in via d’urgenza:
a) ove si tratti di garantire la sistemazione in alloggi adeguati sotto il profilo igienico-sanitario di soggetti con patologie croniche invalidanti a prognosi infausta e che eventualmente necessitino di assistenza sanitaria domiciliare;
b) limitatamente al requisito di cui al precedente art. 8, lettera f), ove si tratti di sistemazione provvisoria – che non può eccedere la durata di due anni dal momento della consegna dell’alloggio, eventualmente rinnovabile una sola volta per documentata necessità– dovuta a:
I) dichiarazione di pubblica calamità da parte delle Autorità competenti;
II) gravi esigenze di ordine pubblico;
III) sistemazione di nuclei familiari espulsi da immobili espropriati per la realizzazione di opere pubbliche.
2. L’ente gestore, per la disciplina della locazione, applica le disposizioni degli articoli 1571 e seguenti del codice civile. Per i soggetti di cui alla lettera a), qualora in possesso dei requisiti per l’accesso all’erp, si applicano le procedure di cui all’art. 14.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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