REGOLAMENTO REGIONALE
2 aprile 2003
, N. 4
Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’art. 3 comma 41 lett. m) della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 e dell’art. 3 comma 10 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6
(BURL n. 15, 1º suppl. ord. del 07 Aprile 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-04-02;4
Art. 17.
Annullamento dell’assegnazione.
1. L’annullamento dell’assegnazione dell’alloggio è disposto, anche su proposta dell’Ente gestore, con motivato provvedimento del Comune competente per territorio, nei confronti di chi abbia conseguito l’assegnazione in contrasto con le norme vigenti al momento dell’assegnazione medesima.
2. A tale fine il Comune comunica all’assegnatario, con lettera raccomandata, i fatti che potrebbero giustificare il provvedimento, assegnandogli un termine di quindici giorni, ovvero di trenta giorni per i cittadini emigrati all’estero, per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, il Comune provvede all’annullamento dell’assegnazione con conseguente risoluzione del rapporto.
4. Il provvedimento d’annullamento dell’assegnazione stabilisce il termine per il rilascio dell’alloggio, non eccedente i sei mesi. Tale provvedimento costituisce titolo esecutivo nei confronti dell’assegnatario e di chiunque occupi l’alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe. L’Ente gestore provvede ai successivi adempimenti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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