REGOLAMENTO REGIONALE
2 aprile 2003
, N. 4
Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’art. 3 comma 41 lett. m) della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 e dell’art. 3 comma 10 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6
(BURL n. 15, 1º suppl. ord. del 07 Aprile 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-04-02;4
Art. 18.
Decadenza dall’assegnazione.
1. Il Comune competente per territorio dispone con motivato provvedimento, anche su proposta dell’Ente gestore, la decadenza dall’assegnazione nei confronti di chi:
b) non abiti stabilmente l’alloggio assegnatogli per almeno quattro mesi continuativi nel corso dell’anno, senza espressa autorizzazione, rilasciata dall’Ente gestore per gravi motivi familiari o di salute o di lavoro;
d) abbia usato l’alloggio o le sue pertinenze per attività illecite, che risultino da provvedimenti giudiziari o delle Autorità di pubblica sicurezza;
e) abbia perduto i requisiti per l’accesso all’erp, fatta eccezione per il requisito relativo alla situazione economica del nucleo familiare, che non deve superare del 50% il limite di accesso stabilito per l’ISEE-erp e del 50% il limite stabilito per l’ISE-erp, come definiti all’art. 8, comma 1, lett. f), per conseguire l’assegnazione di un alloggio di erp;
f) abbia conseguito la titolarità del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su un alloggio o su beni immobili in qualsiasi località del territorio nazionale aventi un valore, definito ai fini I.C.I., pari o superiore a quello di un alloggio adeguato nel Comune di residenza, di categoria catastale A3, classe uno; qualora il Comune in cui è situato l’immobile di proprietà abbia più zone censuarie, si fa riferimento alla zona censuaria con il valore catastale minore, per un alloggio dalle caratteristiche sopra specificate.
g) abbia conseguito, nella Regione, la titolarità del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, secondo il seguente schema:
| Superficie utile dell’alloggio al netto dei muri perimetrali e di quelli interni | Numero componenti della famiglia |
| 54 mq | 1 – 2 |
| 72 mq | 3 – 4 |
| 90 mq | 5 – 6 |
| 114 mq | 7 o più persone |
2. L’Ente gestore richiede il provvedimento di decadenza al Comune competente per territorio non appena verifichi le condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1. Inoltre ne fa richiesta alla scadenza del contratto di locazione qualora verifichi le condizioni di cui alle lettere e), f) e g). Il Comune provvede entro 60 giorni.
3. I Comuni in situazione di alta tensione abitativa ovvero che presentino carenza di offerta locativa, d’intesa con l’ente gestore, possono graduare l’esecuzione del provvedimento di decadenza nei confronti degli assegnatari che versino nelle condizioni previste dalla lettera e) del comma 1. In tale ipotesi è dovuta l’indennità di occupazione di cui al Regolamento recante i criteri generali per la determinazione dei canoni di locazione, di cui al comma 41, lett. n) dell’art. 3 della legge regionale n. 1/2000.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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