REGOLAMENTO REGIONALE 2 aprile 2003 , N. 4

Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’art. 3 comma 41 lett. m) della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 e dell’art. 3 comma 10 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6

(BURL n. 15, 1º suppl. ord. del 07 Aprile 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-04-02;4

Art. 21.
Ospitalità temporanea.
1. È ammessa, previa motivata comunicazione dell’assegnatario all’Ente gestore, l’ospitalità temporanea di persone, non facenti parte del nucleo familiare dello stesso assegnatario, purché:
a) l’ospitalità sia finalizzata alla reciproca assistenza;
b) non sia trasferita la residenza anagrafica della persona ospitata nell’alloggio dell’assegnatario;
c) l’ospitalità sia di durata non superiore a un anno, prorogabile una sola volta per gravi e documentati motivi.
2. L’ospitalità temporanea non produce effetti amministrativi ai fini del subentro, del cambio alloggio e della determinazione del reddito familiare.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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