REGOLAMENTO REGIONALE
2 aprile 2003
, N. 4
Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’art. 3 comma 41 lett. m) della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 e dell’art. 3 comma 10 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6
(BURL n. 15, 1º suppl. ord. del 07 Aprile 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-04-02;4
Art. 23.
Assegnazione e gestione degli alloggi a favore delle Forze dell’Ordine e ai Corpi Speciali.
1. Per consentire il trasferimento, la permanenza e la mobilità nella Regione Lombardia, in particolare a livello comunale, degli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, ai corpi di Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato e Corpo dei Vigili del Fuoco, il Comune può destinare allo scopo una percentuale fino al 5% degli alloggi prevedibilmente disponibili nel corso dell’anno. In caso di necessità, con motivato provvedimento, il Comune può aumentare tale quota sino a una percentuale non superiore al 10%.
2. I nuclei familiari degli appartenenti alle categorie di cui al comma 1, devono possedere i requisiti previsti dall’art. 8, ad eccezione del valore ISEE-erp che è incrementato del 25%.
3. Il Comune, entro il 31 marzo di ogni anno, comunica alla Prefettura locale e alla Giunta regionale la prevedibile disponibilità degli alloggi da assegnare alle categorie di cui al comma 1. La Prefettura provvede autonomamente, con le rappresentanze delle Amministrazioni competenti, a trasmettere al Comune interessato la graduatoria dei concorrenti.
4. Il Comune dispone l’assegnazione di servizio di un alloggio adeguato in relazione al numero dei componenti della famiglia, convocando l’interessato, di concerto con la Prefettura o l’Amministrazione di appartenenza, per l’accettazione e la presentazione della documentazione per la verifica dei requisiti, di cui al precedente art. 8. Decorsi 30 giorni dal ricevimento della convocazione, l’interessato, qualora non si sia presentato per l’accettazione dell’alloggio, decade dal beneficio a favore del soggetto che eventualmente segua in graduatoria. In assenza di altri soggetti beneficiari, l’alloggio viene assegnato secondo la graduatoria comunale.
5. La documentazione del nucleo familiare, di cui al precedente comma, deve essere conforme a quella richiesta per la determinazione dell’ISBARC/R, e i relativi dati sono inseriti, a cura del Comune, nella procedura informatica regionale. Il contratto di locazione, da stipularsi con l’Ente gestore, è soggetto alla disciplina dell’erp, ai sensi del presente regolamento.
6. Il Comune può disporre l’assegnazione dell’alloggio in uso al nucleo familiare di appartenenti alle categorie di cui al comma 1, anche in deroga alla graduatoria e alle procedure ordinarie, purché sussistano i requisiti soggettivi per la permanenza nell’erp, nei seguenti casi:
a) quiescenza per cessazione del rapporto di lavoro, quando il nucleo familiare risulti residente in alloggi di erp nella Regione da almeno 10 anni;
7. Il Comune, a seguito di segnalazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza, dispone la decadenza dell’assegnazione nei confronti di coloro che abbiano cessato il servizio, al di fuori dei casi di cui al comma 6. L’Ente gestore provvede agli atti di rilascio dell’alloggio, assegnando un termine non superiore ai sei mesi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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