REGOLAMENTO REGIONALE
2 aprile 2003
, N. 4
Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’art. 3 comma 41 lett. m) della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 e dell’art. 3 comma 10 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6
(BURL n. 15, 1º suppl. ord. del 07 Aprile 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-04-02;4
Art. 24.
Occupazione senza titolo.
1. Ai fini del presente regolamento si intende occupante senza titolo chiunque occupi un alloggio di erp senza essere legittimato da un provvedimento di assegnazione o da altro atto della Pubblica Amministrazione.
2. Il legale rappresentante dell’Ente proprietario o dell’Ente gestore, se delegato, dispone il rilascio degli alloggi di erp nei confronti degli occupanti senza titolo. A tal fine diffida preventivamente, con lettera raccomandata, l’occupante a rilasciare l’alloggio entro 15 giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti. Il provvedimento con cui è disposto il rilascio, costituisce titolo esecutivo e non è soggetto a graduazioni o proroghe.
4. In caso di occupazione con violenza od effrazione l’Ente proprietario o l’Ente gestore, se delegato, intima immediatamente il rilascio dell’alloggio, dando un termine di quarantotto ore. Tale intimazione costituisce titolo esecutivo che non è soggetto a graduazioni o proroghe. Si provvede al recupero dell’alloggio occupato in via amministrativa ovvero con ricorso all’Autorità giudiziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 633 del C.P.
NOTE:
3. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. c) del regolamento regionale 2 maggio 2003, n. 8. 

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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