REGOLAMENTO REGIONALE
2 aprile 2003
, N. 4
Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’art. 3 comma 41 lett. m) della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 e dell’art. 3 comma 10 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6
(BURL n. 15, 1º suppl. ord. del 07 Aprile 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-04-02;4
Art. 25.
Edifici a proprietà mista.
1. Il gestore può assumere o continuare l’amministrazione di stabili a proprietà mista previa verifica della sussistenza dei requisiti ai sensi dell’art. 1136 del c.c.
2. I locatari degli alloggi di erp, compresi negli stabili a regime condominiale, hanno diritto di voto, in luogo dell’ente gestore, per le deliberazioni relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi e per quelle relative agli interventi di manutenzione, in tutto o in parte, a carico dei locatari.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

Legge Regionale