REGOLAMENTO REGIONALE 2 aprile 2003 , N. 4

Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’art. 3 comma 41 lett. m) della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 e dell’art. 3 comma 10 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6

(BURL n. 15, 1º suppl. ord. del 07 Aprile 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-04-02;4

Art. 26.
Esclusioni.
1. La Giunta regionale, su proposta motivata dell’ente proprietario, d’intesa con il Comune territorialmente competente se diverso, può autorizzare l’esclusione dalla disciplina del presente regolamento, per gli alloggi, di cui al precedente art. 1, comma 1, che risultino espressamente destinati o destinabili a finalità di:
a) assistenza sociale a favore di soggetti bisognosi;
b) a finalità sociali della comunità locale diverse da quelle dell’erp;
2. La diversa destinazione è possibile:
a) in caso di accertamento, anche attraverso il sistema informatico regionale, di inesistenza di fabbisogno abitativo di erp nel Comune interessato; (4)
b) in caso di caratteristiche tipologiche dell’immobile non rispondenti alle finalità sociali proprie dell’erp.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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