REGOLAMENTO REGIONALE
2 aprile 2003
, N. 4
Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’art. 3 comma 41 lett. m) della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 e dell’art. 3 comma 10 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6
(BURL n. 15, 1º suppl. ord. del 07 Aprile 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-04-02;4
Art. 27.
Procedure di accesso al sistema informatico regionale.
1. Dall’1 novembre 2003 i Comuni e le ALER possono accedere al sito dell’Unità Organizzativa Politiche per la Casa della Direzione Generale Opere Pubbliche, Politiche per la Casa e Protezione Civile su cui sono indicate le modalità operative e i termini di realizzazione e implementazione, nonché dell’utilizzo del sistema informatico regionale. (5)
NOTE:
5. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. e) del regolamento regionale 2 maggio 2003, n. 8. 

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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