REGOLAMENTO REGIONALE 2 aprile 2003 , N. 4

Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’art. 3 comma 41 lett. m) della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 e dell’art. 3 comma 10 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6

(BURL n. 15, 1º suppl. ord. del 07 Aprile 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-04-02;4

Art. 28.
Verifica dei risultati.
1. I Comuni redigono annualmente, e trasmettono per via informatica alla Regione, un rapporto pubblico sull’andamento delle assegnazioni, ivi comprese quelle in deroga di cui agli artt. 14, 15 e 23 comma 6, dei provvedimenti estintivi delle stesse, delle regolarizzazioni dei rapporti locativi e dei cambi di alloggio.
2. Le ALER trasmettono annualmente alla Regione e ai Comuni interessati un rapporto sull’andamento del servizio dell’erp.
3. La Giunta regionale, unitamente alla presentazione del PRERP, presenta al Consiglio un rapporto complessivo sull’andamento del fabbisogno abitativo e sulla gestione dell’erp, con particolare riguardo ad assegnazioni, decadenze, occupazioni senza titolo e mobilità interna al patrimonio.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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