REGOLAMENTO REGIONALE
2 aprile 2003
, N. 4
Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’art. 3 comma 41 lett. m) della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 e dell’art. 3 comma 10 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6
(BURL n. 15, 1º suppl. ord. del 07 Aprile 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-04-02;4
Art. 30.
Norme transitorie.
1. È sospesa fino all’1 gennaio 2004 la pubblicazione di bandi di concorso per l’assegnazione degli alloggi di erp.
2. Sono fatte salve le attività conseguenti ai bandi di concorso e le graduatorie provvisorie e definitive pubblicate prima della pubblicazione del presente regolamento, nonché le relative procedure di assegnazione. I bandi e le graduatorie sopraddette cessano di essere efficaci con la pubblicazione delle graduatorie conseguenti ai bandi emanati conformemente al presente regolamento e comunque l’efficacia non si protrae oltre il 31 dicembre 2005.
3. I Comuni comunicano alla Direzione generale competente l’eventuale variazione dei valori di cui all’art. 10 comma 3 entro il 30 novembre 2003.
4. I contratti di locazione stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno validità sino alla scadenza, e sono da rinnovare ai sensi del presente regolamento, secondo lo schema di cui all’art. 29.
5. I rapporti, contratti e accordi perfezionati giusta le previsioni di cui al Titolo V della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 91 e successive variazioni e integrazioni, restano in vigore fino all’adozione di uno specifico regolamento regionale in materia.
6. I Comuni, successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono sino al 30 giugno 2004 procedere alle assegnazioni in deroga alla graduatoria, secondo le procedure vigenti prima della pubblicazione del presente regolamento, nella misura massima del 50% degli alloggi che si rendono disponibili nell’anno 2003 e nel primo semestre 2004, dandone comunicazione alla Regione. Dall’1 luglio 2004 le assegnazioni in deroga alla graduatoria o ai requisiti dovranno essere assunte secondo quanto previsto dal presente regolamento. Per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti il sopraddetto termine dell’1 luglio 2004 è prorogato all’1 gennaio 2005.
7. Le ALER entro il 1º settembre 2003 trasmettono al Comune, anche su supporto informatico, l’anagrafe dell’utenza e del patrimonio del territorio di competenza.
8. Il Comune e l’ALER, per gli alloggi in gestione, entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, procedono alla realizzazione dell’anagrafe delle locazioni stipulate originariamente con i soggetti appartenenti alle categorie delle Forze dell’Ordine e ai Corpi Speciali, di cui all’art. 23. Dalle risultanze di detta anagrafe, il Comune interessato dispone la conferma o la decadenza dell’assegnazione, se il locatario ha i requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 23. Qualora non sussistano detti requisiti, l’ente gestore provvede agli atti di rilascio dell’alloggio.
9. La norma di cui al comma 2 dell’art. 7 produce effetti a far data dall’1 gennaio 2005. La presentazione di domanda in Comune diverso da quello di residenza e da quello in cui si presta attività lavorativa non può aver luogo prima dell’1 gennaio 2006.
10. Entro il 31 dicembre 2003 le ALER trasmettono alla Regione una relazione sullo stato dei condomini amministrati.
10-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 24, il Comune, con specifico provvedimento, esclusivamente in presenza di situazioni di particolare e documentata rilevanza sociale, e comunque se sussistono i requisiti per l’assegnazione, ha facoltà di disporre il radicamento degli occupanti senza titolo nell’alloggio occupato prima del 31 dicembre 2002, purché non sovradimensionato come previsto al precedente art. 13, comma 6, lett. a), ovvero l’assegnazione di altro alloggio. L’occupante è comunque tenuto al pagamento, anche in forma rateale, delle indennità o altre somme e delle spese dovute per il periodo di occupazione. (6)
NOTE:
6. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. f) del regolamento regionale 2 maggio 2003, n. 8. 

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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