REGOLAMENTO REGIONALE
2 aprile 2003
, N. 4
Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’art. 3 comma 41 lett. m) della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 e dell’art. 3 comma 10 della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6
(BURL n. 15, 1º suppl. ord. del 07 Aprile 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-04-02;4
Art. 31.
Abrogazioni.
1. Alla data di pubblicazione del presente regolamento, ai sensi dell’art. 3, comma 10 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6, come modificata dalla l.r. 20 dicembre 2002, n. 32 sono da considerarsi abrogate le disposizioni normative contenute nelle leggi regionali relative alla disciplina dell’assegnazione e della gestione degli alloggi di erp, come di seguito indicate:
b) Legge regionale 5 dicembre 1983, n. 92, articolo unico, lettere A, B), C), D), E), F), G), H), I), K), Q) e R);(8)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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