REGOLAMENTO REGIONALE 4 giugno 2003 , N. 11

Regolamento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 "Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia"

(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 06 Giugno 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-06-04;11

Art. 2.
Istanza di trasformazione in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro.
1. Gli organi di amministrazione delle II.PP.A.B. che deliberano la trasformazione in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro trasmettono, entro cinque giorni dall’adozione del provvedimento, copia della deliberazione e del nuovo statuto al comune in cui l’ente ha sede legale per l’espressione del parere di cui all’articolo 3, comma 2, della Legge e ne danno contestuale comunicazione alla competente Direzione generale della Giunta regionale ed alla ASL territorialmente competente allo scopo di consentire il tempestivo avvio della procedura di trasformazione.
2. Acquisito il parere del comune ovvero decorso inutilmente il termine per l’espressione dello stesso, le II.PP.A.B. trasmettono l’istanza di trasformazione dell’istituzione in persona giuridica di diritto privato alla Direzione Generale della Giunta regionale competente per materia, al Comune in cui l’I.P.A.B ha sede legale ed alla ASL territorialmente competente.
3. L’istanza di trasformazione deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:
a) copia conforme all’originale della deliberazione di trasformazione corredata da dichiarazione di avvenuta pubblicazione;
b) copia delle tavole di fondazione ovvero degli atti istitutivi;
c) copia conforme del nuovo statuto e del relativo provvedimento di approvazione;
d) relazione sulle attività dell’ente;
e) inventario del patrimonio immobiliare con relativa perizia asseverata;
f) inventario del patrimonio mobiliare;
g) inventario dei beni di interesse storico-artistico con relativa perizia asseverata;
h) certificazione bancaria relativa alla situazione di cassa ed ai titoli di proprietà dell’ente datata non anteriormente al sessantesimo giorno precedente alla presentazione dell’istanza;
i) parere del comune del luogo in cui l’istituzione ha la sede legale ovvero dichiarazione di infruttuosa scadenza del termine per l’espressione del parere.
4. Le perizie e gli inventari, unitamente alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi dell’ente, devono essere approvati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’istituzione.
5. La perizia relativa agli immobili di proprietà dell’I.P.A.B. deve essere asseverata e può essere redatta anche da un tecnico comunale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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