REGOLAMENTO REGIONALE 4 giugno 2003 , N. 11

Regolamento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 "Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia"

(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 06 Giugno 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-06-04;11

Art. 3.
Parere del Comune e conferenza interistituzionale.
1. Il parere di cui all’art. 3, comma 2 della Legge è trasmesso dal comune interessato all’I.P.A.B. istante e alla competente Direzione generale della Giunta regionale entro cinque giorni dall’adozione dello stesso. In assenza del parere, la Giunta regionale assume il provvedimento relativo alla trasformazione sulla base dei documenti acquisiti.
2. È a carico dell’I.P.A.B. istante l’onere di documentare l’avvenuta presentazione al comune della delibera di trasformazione per l’espressione del parere nonché di attestare, con propria dichiarazione, l’infruttuosa scadenza del termine previsto per l’espressione dello stesso.
3. Nel caso in cui il comune esprima parere contrario alla trasformazione, il Direttore generale della competente Direzione della Giunta regionale convoca, ai sensi dell’art. 3, comma 2 della Legge, una conferenza interistituzionale.
4. La conferenza interistituzionale è composta:
a) dal Sindaco del comune presso cui l’I.P.A.B. ha sede legale ovvero da un Assessore da lui delegato;
b) dal legale rappresentante dell’I.P.A.B interessata;
c) dal Direttore generale della Direzione Generale della Giunta Regionale competente per materia ovvero da un dirigente delegato dallo stesso.
5. Ciascun componente della conferenza può avvalersi della collaborazione di un funzionario o di un consulente.
6. Le determinazioni finali della conferenza sono trasmesse immediatamente alla Giunta regionale per l’adozione della relativa deliberazione. Anche in assenza di determinazioni finali della conferenza interistituzionale, la Giunta regionale, sulla base di tutti gli elementi acquisiti, assume il provvedimento conclusivo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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