REGOLAMENTO REGIONALE 4 giugno 2003 , N. 11

Regolamento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 "Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia"

(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 06 Giugno 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-06-04;11

Art. 8.
Fusione delle II.PP.A.B..
1. Le deliberazioni degli organi di amministrazione delle II.PP.A.B. relative alla fusione degli enti interessati sono trasmesse alla competente Direzione generale della Giunta regionale unitamente all’istanza di trasformazione. L’istanza di fusione deve essere prodotta unitamente ad apposita deliberazione che contenga i seguenti elementi e documenti:
a) dichiarazione della volontà di procedere alla fusione, assunta dagli organi di amministrazione delle II.PP.A.B. interessate competenti ad assumere gli atti di straordinaria amministrazione;
b) ricognizione dei rapporti giuridici pendenti facenti capo alle istituzioni che hanno deliberato di fondersi;
c) inventario, costituente parte integrante della deliberazione, relativo ai beni patrimoniali mobili ed immobili di proprietà di ogni singola I.P.A.B. interessata;
d) elenco del personale, dipendente da ognuna delle istituzioni interessate alla fusione, con indicazione delle singole qualifiche funzionali e dell’eventuale scadenza del rapporto di lavoro per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato;
e) copia dell’ultimo conto consuntivo approvato;
f) nel caso di fusione per incorporazione, dichiarazione della volontà di recepire il patrimonio, il personale ed i rapporti giuridici dell’ente incorporato, assunta dall’organo di amministrazione dell’ente incorporante.
2. Gli organi che amministrano contemporaneamente più II.PP.A.B. devono disporre, entro il termine del 30 settembre 2003 e contestualmente alla trasformazione dell’istituzione, anche la fusione degli enti amministrati in una unica persona giuridica di diritto privato ovvero in una unica ASP.
3. In assenza di una esplicita manifestazione di volontà dell’organo di amministrazione, la fusione è disposta d’ufficio dall’organo regionale competente ad adottare il provvedimento di trasformazione. Il provvedimento è trasmesso agli enti interessati.
4. Lo statuto dell’ente derivante dalla fusione di più II.PP.A.B. deve prevedere, per quanto possibile, il raggiungimento degli scopi previsti dagli statuti delle II.PP.A.B. assoggettate a fusione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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