REGOLAMENTO REGIONALE 4 giugno 2003 , N. 11

Regolamento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 "Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia"

(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 06 Giugno 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-06-04;11

Art. 12.
Modalità di controllo dello statuto. Modifiche statutarie.
1. Lo statuto delle ASP e le sue successive modifiche devono essere trasmesse, previa pubblicazione all’albo dell’azienda per un periodo consecutivo di otto giorni, alla Direzione generale della Giunta regionale competente per materia entro dieci giorni dall’approvazione da parte dell’organo competente.
2. L’istanza con cui si chiede alla Giunta regionale l’apposizione del visto sullo statuto deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:
a) copia del nuovo statuto, unitamente al provvedimento di approvazione;
b) attestazione dell’avvenuta pubblicazione all’albo dell’azienda;
c) dichiarazione di inesistenza di osservazioni ovvero copia delle stesse, qualora presentate;
d) copia del provvedimento o dei provvedimenti di insediamento e di eventuali surrogazioni di componenti l’organo di amministrazione.

Su ogni pagina dello statuto deve essere apposta la sottoscrizione del Presidente dell’azienda ed il timbro dell’ente.
3. La Direzione generale della Giunta regionale competente per materia, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, verifica che lo statuto dell’azienda sia conforme alle norme di legge e di regolamento che disciplinano il funzionamento delle ASP; in caso di conformità vista lo statuto in ogni sua pagina e lo restituisce a mezzo lettera raccomandata all’azienda istante. La nota raccomandata costituisce parte integrante dello statuto e deve sempre essere allegata allo stesso.
4. Entro il termine di cui al comma 3, la competente Direzione generale della Giunta regionale può chiedere l’integrazione della documentazione prodotta dall’azienda in ordine ai contenuti dello statuto approvato ovvero il riesame dello stesso sotto il profilo della legittimità, formulando specifiche osservazioni; la richiesta di documentazione integrativa o di riesame comporta la sospensione del termine per l’apposizione del visto, che riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione richiesta o dello statuto modificato.
5. Nel caso in cui lo statuto, anche a seguito della richiesta di integrazione o di riesame, presenti vizi di legittimità o aspetti di incompatibilità con la programmazione regionale o di zona, la competente Direzione generale della Giunta regionale nega il visto e restituisce gli atti all’ente istante.
6. Lo statuto restituito privo del visto non produce effetti.
7. Lo statuto vistato è pubblicato all’albo dell’azienda per un periodo consecutivo di otto giorni.
8. Lo statuto dell’ASP può essere modificato esclusivamente dall’organo di amministrazione dell’azienda; l’autorità di controllo può proporre al Consiglio di Amministrazione dell’ASP l’adozione di modifiche allo statuto che si rendano necessarie per adeguare gli scopi dell’azienda ai fabbisogni individuati nei piani di zona.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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