REGOLAMENTO REGIONALE 4 giugno 2003 , N. 11

Regolamento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 "Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia"

(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 06 Giugno 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-06-04;11

Art. 19.
Revoca degli amministratori.
1. La revoca degli amministratori delle ASP, di cui all’art. 8, comma 17 della Legge, può essere disposta unicamente dal soggetto che ha provveduto alla nomina.
2. La revoca è disposta previa contestazione degli addebiti, da comunicare all’interessato con nota raccomandata e, per conoscenza, all’ASP ed all’autorità di controllo. Nella nota contenente la contestazione degli addebiti deve essere assegnato un congruo termine entro cui l’interessato può far pervenire le proprie controdeduzioni.
3. Il provvedimento dell’ente che dispone la revoca di un componente dell’organo di amministrazione deve contenere:
a) l’indicazione degli addebiti contestati in forma scritta;
b) l’indicazione dell’avvenuto contraddittorio e delle eventuali controdeduzioni pervenute in forma scritta;
c) l’esito del contraddittorio in forma scritta.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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