REGOLAMENTO REGIONALE 4 giugno 2003 , N. 11

Regolamento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 "Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia"

(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 06 Giugno 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-06-04;11

Art. 26.
Incompatibilità e decadenza del direttore.
1. Nel caso in cui, successivamente alla nomina, il direttore venga a trovarsi in una delle condizioni di cui all’articolo 9, comma 6, della Legge, l’organo di amministrazione dell’azienda delibera, su proposta del presidente, la decadenza del direttore dall’incarico.
2. Il presidente dell’ASP, non appena venuto a conoscenza del verificarsi delle condizioni previste dall’articolo 9, comma 6, della legge accerta, in contraddittorio con l’interessato, l’esistenza delle cause di decadenza e dispone la convocazione dell’organo deliberante per l‘adozione del provvedimento di cui al comma precedente.
3. Qualora si verifichi una delle cause di incompatibilità previste dall’articolo 9, comma 8, della Legge, il presidente dell’ASP, accertata la sussistenza dell’incompatibilità in contraddittorio con l’interessato, con comunicazione scritta invita il direttore a rimuovere l’incompatibilità con l’incarico assegnato nel rispetto dell’articolo 9, comma 10, della legge, dandone contestualmente informazione al consiglio di amministrazione.
4. Alla scadenza del termine previsto il presidente dell’azienda verifica l’eliminazione delle condizioni di incompatibilità e ne dà comunicazione all’interessato ed all’organo di amministrazione; nel caso di infruttuoso decorso del termine, il presidente dispone la convocazione dell’organo di amministrazione dell’azienda per procedere alla dichiarazione di decadenza del direttore inadempiente e alla sostituzione dello stesso.
5. Contemporaneamente alla decadenza del direttore, l’organo di amministrazione dell’azienda dispone, in via provvisoria e sino alla nomina del nuovo direttore, l’assegnazione delle funzioni direttive ad altro dipendente dell’azienda; nello stesso atto deliberativo sono determinate le indennità da corrispondere in via provvisoria al sostituto del direttore.
6. Il mandato del sostituto cessa con l’assunzione dell’incarico da parte del nuovo direttore.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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