REGOLAMENTO REGIONALE 4 giugno 2003 , N. 11

Regolamento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 "Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia"

(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 06 Giugno 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-06-04;11

Art. 37.
Gestione del patrimonio.
1. In caso di alienazione o di acquisto di immobili da parte dell’azienda, copia dell’atto di alienazione o di acquisto nonché della perizia asseverata di valutazione dell’immobile devono essere allegate quale parte integrante del bilancio dell’esercizio relativo all’anno in cui è stato deliberata l’alienazione o l’acquisto dell’immobile.
2. I contratti di locazione degli immobili da reddito ovvero degli immobili che non siano destinati all’esercizio delle attività istituzionali dell’azienda, devono essere stipulati tenendo conto delle condizioni di mercato e comunque secondo il principio della maggiore convenienza economica per l’azienda medesima.
3. Gli investimenti in titoli o in obbligazioni devono avvenire secondo i principi della diversificazione degli investimenti e del contenimento del rischio di investimento valutato sull’insieme complessivo delle somme investite.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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