REGOLAMENTO REGIONALE 4 giugno 2003 , N. 11

Regolamento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 "Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia"

(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 06 Giugno 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-06-04;11

Art. 41.
Compiti delle commissioni di controllo.
1. Le commissioni di controllo effettuano verifiche periodiche, almeno annuali, su tutte le ASP comprese nel proprio ambito territoriale; possono effettuare ispezioni, anche a campione, richiedere atti e documenti, segnalare all’ASP violazioni di norme, scostamenti dalle previsioni programmatiche, disservizi ed altre carenze nell’erogazione delle prestazioni nonché formulare proposte per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento dell’azienda. L’autorità di controllo accerta che l’amministrazione dell’ASP avvenga secondo le disposizioni della legge e delle norme che disciplinano il funzionamento degli enti con natura giuridica pubblica.
2. Tra i compiti attribuiti alle commissioni di controllo, ai sensi dell’art. 15, comma 2, della Legge, rientra anche la verifica dei seguenti elementi:
a) l’esistenza di un organo deliberante completo dei suoi componenti e conforme alle disposizioni statutarie;
b) l’esistenza ed il deposito presso l’archivio dell’azienda dei provvedimenti di nomina assunti dai soggetti competenti;
c) la data ed il regolare insediamento del consiglio di amministrazione;
d) l’esistenza della documentazione comprovante l’acquisizione delle certificazioni relative al soddisfacimento dei requisiti in materia di sicurezza strutturale;
e) l’esistenza ed il periodico aggiornamento del registro inventario del patrimonio secondo le disposizioni della legge;
f) l’adozione dei provvedimenti obbligatori per legge;
g) la regolarità di convocazione dei componenti dell’organo deliberante per ogni singola seduta del Consiglio di amministrazione;
h) l’esistenza dei pareri tecnici e amministrativi resi dai responsabili delle ripartizioni organizzative in cui è suddivisa l’azienda;
i) la regolare tenuta della documentazione secondo le modalità indicate dalla legge e del presente regolamento.
3. L’autorità di controllo segnala alle competenti autorità gli elementi di conoscenza che possono configurare responsabilità penali, civili, amministrative e contabili.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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