REGOLAMENTO REGIONALE 4 giugno 2003 , N. 11

Regolamento di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 "Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia"

(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 06 Giugno 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-06-04;11

Art. 44.
Compiti del commissario.
1. Il commissario di cui all’art. 14, comma 5 della Legge attiva, in via prioritaria, procedure di risanamento che non comportino la dismissione di proprietà immobiliari.
2. Nel caso in cui le operazioni di cui al comma precedente dovessero rivelarsi non praticabili o non sufficienti e non sia possibile procedere al risanamento economico dell’ASP senza ricorrere ad alienazioni del patrimonio immobiliare di proprietà dell’azienda, il commissario, acquisito il parere dell’autorità di controllo, avvia le procedure per la fusione con altre ASP presenti nell’ambito territoriale di riferimento.
3. Nel caso non sia possibile procedere alla fusione con altre ASP per inesistenza di altre ASP o per indisponibilità alla fusione di quelle esistenti, il commissario avvia la trasformazione dell’azienda in persona giuridica privata senza scopo di lucro; in tal caso il commissario:
a) adotta un provvedimento di ricognizione sulla situazione economica e patrimoniale dell’azienda con esplicita indicazione dei rapporti giuridici pendenti;
b) redige l’inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà dell’azienda;
c) adotta il nuovo statuto dell’istituzione;
d) inoltra l’istanza di trasformazione in persona giuridica privata alla competente Direzione generale della Giunta regionale unitamente a copia della documentazione sopra specificata nonché a copia degli ultimi tre bilanci approvati.
4. Acquisita la documentazione di cui al comma 3, la Giunta regionale provvede alla trasformazione dell’istituzione in persona giuridica privata senza scopo di lucro; con la medesima delibera approva il nuovo statuto e dispone l’iscrizione dell’ente nel registro delle persone giuridiche di cui al regolamento regionale n. 2/2001.
5. Nel caso in cui non sia possibile neppure la trasformazione in persona giuridica privata senza scopo di lucro, l’ASP è soggetta ad estinzione secondo le disposizioni contenute nell’articolo 17 della Legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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