REGOLAMENTO REGIONALE 4 agosto 2003 , N. 16

Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della L.R. 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria"

(BURL n. 32, 1º suppl. ord. del 08 Agosto 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-08-04;16

Art. 3.
2. Possono avanzare richiesta per il rilascio dell’autorizzazione ad istituire zone A destinate alle prove cinofile la delegazione provinciale ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italiana) e le società specializzate riconosciute dall’ENCI. (4)
3. Possono anche avanzare richiesta le associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale organizzate sul territorio provinciale, limitatamente alle prove relative alle selezioni provinciali, regionali e nazionali, nell’ambito dei campionati italiani. Le istanze sono corredate dal parere favorevole dell’ENCI.
4. Nelle zone A è vietate lo sparo.
NOTE:
4. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d) del r.r. 27 luglio 2022, n. 6. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi