REGOLAMENTO REGIONALE
4 agosto 2003
, N. 16
Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della L.R. 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria"
(BURL n. 32, 1º suppl. ord. del 08 Agosto 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-08-04;16
Art. 4.
1. Al fine della relativa autorizzazione la delegazione provinciale ENCI trasmette ai competenti uffici della Regione o della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, entro il 30 novembre di ogni anno, il calendario delle prove programmate nel primo semestre dell’anno successivo ed, entro il 30 aprile, il calendario di quelle previste nel secondo semestre. (6)
2. Le prove sono aperte a cani da caccia iscritti e non iscritti ai libri genealogici dell'ENCI. Per i soli cani che devono sostenere la prova di lavoro per l'iscrizione al libro italiano riconosciuti (LIR) è necessaria l'autorizzazione dell'ENCI.(7)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia