REGOLAMENTO REGIONALE 4 agosto 2003 , N. 16

Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della L.R. 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria"

(BURL n. 32, 1º suppl. ord. del 08 Agosto 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-08-04;16

Art. 5.
Zone B.
2. Le associazioni venatorie organizzate sul territorio, le associazioni cinofile, compresi i circoli ed i gruppi a queste affiliati, le associazioni professionali degli addestratori cinofili, nonché gli imprenditori agricoli singoli od associati richiedono ai competenti uffici della Regione o della Provincia di Sondrio per il relativo territorio l’autorizzazione all’istituzione e alla gestione delle zone B. Tali zone, se giornaliere e relative a prove cinofile effettuate esclusivamente su selvaggina naturale, possono ricadere anche in aree protette previo consenso dell’ente gestore.(9)
4. I competenti uffici della Regione o della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, sul territorio a caccia programmata, ad eccezione delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura e del comparto di maggior tutela della zona Alpi, possono autorizzare, su richiesta dei soggetti di cui al comma 2, l’esercizio di prove cinofile in zone giornaliere esclusivamente su selvaggina di allevamento. L’estensione territoriale di dette zone non può essere superiore a 20 ettari in pianura e 30 ettari in territorio collinare o montano per ogni giornata di prova. (11)
5. Nelle zone B è vietato lo sparo, eccetto che con la pistola a salve.
NOTE:
9. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. h) del r.r. 27 luglio 2022, n. 6. Torna al richiamo nota
10. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. i) del r.r. 27 luglio 2022, n. 6. Torna al richiamo nota
11. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. j) del r.r. 27 luglio 2022, n. 6. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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