REGOLAMENTO REGIONALE
4 agosto 2003
, N. 16
Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della L.R. 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria"
(BURL n. 32, 1º suppl. ord. del 08 Agosto 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-08-04;16
Art. 6.
Zone C.
2. Sono classificate C le zone destinate all’addestramento e all’allenamento dei cani da caccia e dei falchi, nonché alle prove cinofile, anche con l’abbattimento per tutto l’anno di fauna riprodotta esclusivamente in allevamento artificiale o in cattività, appartenente alle specie quaglia, fagiano, starna e germano reale forma domestica.(13)
3. Le zone C hanno una superficie in corpo unico compresa fra un minimo di 3 ettari ed un massimo di 50 ettari.
4. Le associazioni venatorie organizzate sul territorio, le associazioni cinofile, ivi compresi i circoli ed i gruppi a queste affiliati, le associazioni professionali degli addestratori cinofili, nonché gli imprenditori agricoli singoli od associati possono richiedere ai competenti uffici della Regione o della Provincia di Sondrio per il relativo territorio l’autorizzazione all’istituzione e alla gestione di zone C per le attività di cui al comma 2 del presente articolo. (14)
5. Non sono autorizzabili zone C a distanza inferiore a 200 metri sia da altre zone C sia da zone di tutela istituite dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio, fatte salve le autorizzazioni in essere. (15)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia