REGOLAMENTO REGIONALE
4 agosto 2003
, N. 16
Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della L.R. 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria"
(BURL n. 32, 1º suppl. ord. del 08 Agosto 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-08-04;16
Art. 7.
1. L’autorizzazione all’istituzione e alla gestione delle zone C deve essere richiesta entro il 30 novembre dell’anno precedente. L’autorizzazione allo svolgimento di una prova cinofila nelle zone A, B e C deve essere richiesta almeno 30 giorni prima. L’autorizzazione all’istituzione e alla gestione delle zone B per l’allenamento e l’addestramento dei cani può essere richiesta senza limiti temporali. Nel caso in cui si tratti di zone individuate e previste dai piani faunistici venatori provinciali o territoriali, l’autorizzazione alla gestione va richiesta dal 1° settembre dell’anno precedente al periodo per cui si presenta l’istanza.(17)
2 bis. Per le prove cinofile organizzate dall’ENCI o dalle società specializzate o dai gruppi cinofili riconosciuti dallo stesso ente non sono richiesti i documenti di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 2. Lo svolgimento delle stesse prove è subordinato alla sola comunicazione ai competenti uffici della Regione o della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, nei trenta giorni precedenti, fatta salva la necessità di acquisire: (19)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia