REGOLAMENTO REGIONALE
4 agosto 2003
, N. 16
Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della L.R. 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria"
(BURL n. 32, 1º suppl. ord. del 08 Agosto 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-08-04;16
Art. 13.
Trasporto e detenzione dei richiami vivi di cattura per l’attività venatoria.
1. Il trasporto e la detenzione dei richiami vivi di cattura per l’attività venatoria sono soggetti alle seguenti modalità minime:
a) per la specie allodola, gabbie tradizionali di legno o materiale plastico, lunghe cm 20, larghe cm 15, alte cm 20 e aventi il fondo formato anche da sbarrette metalliche. Ciascuna gabbia può contenere un solo esemplare;
2. Per il trasporto delle specie di cui al comma 1, lettere a) e b), possono essere utilizzate in alternativa ceste o cassette con tetto in tela e dimensione rapportata al numero di soggetti trasportati. Ogni cesta o cassetta non deve comunque contenere più di dieci capi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia