REGOLAMENTO REGIONALE
4 agosto 2003
, N. 16
Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della L.R. 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria"
(BURL n. 32, 1º suppl. ord. del 08 Agosto 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-08-04;16
Art. 15.
Organizzazione del prelievo.
1. E’ vietato impiantare appostamenti temporanei nei territori compresi nella zona di maggior tutela.(27)
3. I Comitati di gestione predispongono gli strumenti necessari per l’aggiornamento tempestivo dei piani di prelievo autorizzati annualmente, con particolare riferimento ad avvisi di abbattimento, a contrassegni numerati inamovibili attestanti l’avvenuto abbattimento della selvaggina, nonché alla raccolta di informazioni di carattere biometrico, ecologico e sanitario. Al fine di un efficace monitoraggio dello stato biologico e sanitario delle popolazioni animali, i Comitati di gestione possono procedere, altresì, alla raccolta e al conferimento a istituti di ricerca di materiale biologico per gli opportuni accertamenti.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia