REGOLAMENTO REGIONALE 4 agosto 2003 , N. 16

Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della L.R. 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria"

(BURL n. 32, 1º suppl. ord. del 08 Agosto 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-08-04;16

Art. 18.
Caccia agli ungulati.
1. I comitati di gestione, al fine di garantire densità di popolamenti di ungulati commisurate alla potenzialità degli ambienti naturali e mantenere popolamenti sani e ben strutturati nel rapporto tra sessi e differenti classi di età, nel proporre alla Regione o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio i piani di prelievo in forma selettiva degli ungulati, si attengono ai seguenti criteri:(31)
a) valutazione delle capacità ricettive dei vari ambienti, in termini qualitativi (specie vocazionali) e quantitativi;
b) conoscenza della reale consistenza e struttura dei popolamenti mediante censimenti;
c) distribuzione programmata della pressione venatoria;
d) realizzazione di razionali piani di prelievo determinati per specie, sesso e classi di età;
e) adozione di mezzi e tempi di prelievo, il più possibile rispettosi della biologia delle singole specie;
f) controllo statistico e biometrico dei capi abbattuti.
1 bis. I piani di prelievo di cui al comma 1 sono approvati con decreti dei dirigenti competenti.(32)
2. Possono essere ammessi alla caccia di selezione agli ungulati in zona Alpi esclusivamente i cacciatori in possesso di specifica abilitazione rilasciata dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio a seguito della frequenza di apposito corso e superamento di un esame da sostenersi davanti ad una commissione. L’esame consiste in una prova scritta, in un colloquio e in una prova pratica, Il corso e l’esame si svolgono secondo modalità definite con decreto dirigenziale. I competenti uffici regionali e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio valutano la possibile equipollenza di abilitazioni rilasciate da altre Regioni per la caccia di selezione agli ungulati. I cacciatori abilitati sono iscritti in un elenco tenuto presso i competenti uffici della Regione o della Provincia di Sondrio. Per l’assistenza ai cacciatori di selezione è necessario conseguire un’ulteriore abilitazione a seguito del superamento di un esame orale da sostenere presso apposita commissione. I cacciatori in possesso dell’ulteriore abilitazione sono iscritti nell’elenco degli accompagnatori istituito presso la Regione o la Provincia di Sondrio. Gli elenchi di cui al presente comma sono costituiti con decreto del dirigente competente. Con decreto dirigenziale sono altresì definite le relative modalità di tenuta. In fase di prima costituzione, negli elenchi sono iscritti di diritto i cacciatori di selezione e gli accompagnatori già inseriti nei rispettivi albi provinciali.(33)
NOTE:
31. L'alinea è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. dd) del r.r. 27 luglio 2022, n. 6. Torna al richiamo nota
32. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. ee) del r.r. 27 luglio 2022, n. 6. Torna al richiamo nota
33. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. ff) del r.r. 27 luglio 2022, n. 6. Torna al richiamo nota
34. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. gg) del r.r. 27 giugno 2022, n. 6. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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