REGOLAMENTO REGIONALE
4 agosto 2003
, N. 16
Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della L.R. 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria"
(BURL n. 32, 1º suppl. ord. del 08 Agosto 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-08-04;16
Art. 19.
Pianificazione faunistica, censimenti, piani di prelievo.
1. I competenti uffici della Regione o della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, d’intesa con i Comitati di gestione, determinano, per ogni specie vocazionale, la capacità faunistica in termini quantitativi e le densità massime potenziali raggiungibili in rapporto alle caratteristiche ambientali, nel rispetto dell’equilibrio delle biocenosi, secondo i modelli di valutazione ambientale indicati nel Piano Faunistico Venatorio Regionale.(35)
2. I competenti uffici della Regione o della Provincia di Sondrio per il relativo territorio, previo censimento della fauna selvatica stanziale alpina realizzato di concerto con i Comitati di gestione ai sensi dell’articolo 8, commi 2 e 3, della l.r. n. 26/1993, stabiliscono, annualmente ed in ogni caso prima dell’apertura della stagione venatoria, per ogni specie, il numero complessivo dei capi abbattibili e il numero massimo dei capi prelevabili da ciascun cacciatore, in funzione del raggiungimento delle densità massime potenziali di cui al comma 1. (36)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia