REGOLAMENTO REGIONALE 4 agosto 2003 , N. 16

Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della L.R. 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria"

(BURL n. 32, 1º suppl. ord. del 08 Agosto 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-08-04;16

Art. 20.
Addestramento e allenamento dei cani.
2. L’addestramento e l’allenamento dei cani sono consentiti soltanto agli ammessi nel Comprensorio Alpino di Caccia previo pagamento del relativo contributo di gestione. Agli stessi è consentito addestrare ed allenare i cani nei giorni aperti alla caccia, anche qualora siano stati completati i piani di abbattimento di cui all’art. 17, comma 2. Durante l’addestramento e l’allenamento dei cani prima della apertura della caccia e dopo che siano stati completati i piani di abbattimento, è fatto divieto al cacciatore o all’accompagnatore di detenere qualsiasi strumento di caccia. (38)
NOTE:
37. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. jj) del r.r. 27 luglio 2022, n. 6. Torna al richiamo nota
38. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. kk) del r.r. 27 luglio 2022, n. 6. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi