REGOLAMENTO REGIONALE 4 agosto 2003 , N. 16

Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della L.R. 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria"

(BURL n. 32, 1º suppl. ord. del 08 Agosto 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-08-04;16

Art. 21.
Strumenti di caccia.
1. La caccia agli ungulati, ad eccezione del cinghiale, è consentita solo con fucile a canna rigata, anche munito di cannocchiale, a palla unica e limitato a non più di due colpi per le carabine semi-automatiche.
2. Nella caccia al cinghiale esercitata a squadre, è consentito l’utilizzo del fucile a canna liscia caricato a palla unica; l’uso del fucile a canna rigata è consentito unicamente ai cacciatori preventivamente incaricati dal caposquadra di sostare in postazioni fisse. (39)
3. È vietata la detenzione e l’uso, sul luogo di caccia, di munizioni spezzate con pallini di calibro superiore a millimetri 4. Inoltre, tranne che durante la caccia al cinghiale, sono vietati la detenzione e l’uso, sul luogo di caccia, di munizioni a palla asciutta per canna liscia.
4. Sono vietati l’uso, la detenzione ed il trasporto di ogni tipo di pistola-fuciletto, nonché dei fucili costruiti in modo da essere facilmente occultabili avendo calcio ripiegabile o estraibile o canne di lunghezza inferiore ai 43 centimetri.
È vietato l’uso di fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro inferiore a millimetri 5,6, con bossolo a vuoto di altezza inferiore a millimetri 40.
È altresì vietato l’uso dei fucili a canna rigata con diametro, al vivo di volata, pari o superiore a 18 millimetri e con bossolo a vuoto superiore a 68 millimetri.(40)
5. L’uso di fucili combinati e/o drilling è ammesso a condizione che le canne non utilizzabili in quella giornata siano rese inidonee all’uso con apposito accorgimento tecnico.
NOTE:
39. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett.ll) del r.r. 27 luglio 2022, n. 6. Torna al richiamo nota
40. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. mm) e nn) del r.r. 27 luglio 2022, n. 6. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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