REGOLAMENTO REGIONALE
4 agosto 2003
, N. 16
Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della L.R. 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria"
(BURL n. 32, 1º suppl. ord. del 08 Agosto 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-08-04;16
Art. 22.
Allevamenti.
1. L’allevamento di fauna selvatica autoctona, limitatamente alle classi mammiferi e uccelli, a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale avviene nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria di cui al D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, dalla legge n. 150 del 7 febbraio 1992 in materia di commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione e di detenzione di specie pericolose, nonché degli articoli 544-ter e 727 del codice penale in materia di maltrattamento degli animali, ed è soggetto ad autorizzazione dei competenti uffici della Regione o della Provincia di Sondrio per il relativo territorio.(41)
2. Nella domanda di autorizzazione, il richiedente indica le proprie generalità, la sede dell’allevamento e l’elenco delle specie che intende allevare. (42)
3. Per gli allevamenti a scopo amatoriale o ornamentale di uccelli selvatici appartenenti alle famiglie dei Fringillidi nei quali siano presenti fino a trenta capi, ed alle specie tordo bottaccio, tordo sassello, merlo e cesena, non è richiesta l’autorizzazione di cui al comma 1. (43)
5. Gli allevamenti per fini commerciali e di ripopolamento sono consentiti solo ai titolari di impresa agricola.
7. Gli allevamenti si distinguono in allevamenti per fini commerciali ed allevamenti senza fini commerciali secondo le seguenti tipologie:
a) sono allevamenti per fini commerciali di categoria A, gli allevamenti esercitati a mezzo di imprese o aziende agricole tecnicamente attrezzate, in cui l’attività risulti essere la sola, ovvero, la principale, ai fini del reddito d’impresa;
8. Il titolare di allevamenti di tipo A e B tiene un apposito registro, da trasmettere annualmente alla Regione o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio, nel quale sono indicati, ad eccezione del fagiano, della starna, della pernice rossa, della quaglia e del germano reale forma domestica, la specie, il sesso se identificabile, l’utilizzazione degli animali e, in caso di cessione, il nominativo del destinatario. Con decreto del dirigente competente è definito lo schema del registro di cui al primo periodo.(45)
9. Gli animali destinati al ripopolamento sono accompagnati da idonea certificazione sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa in materia.(46)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia