REGOLAMENTO REGIONALE
4 agosto 2003
, N. 16
Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della L.R. 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria"
(BURL n. 32, 1º suppl. ord. del 08 Agosto 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-08-04;16
Art. 23.
Allevamenti di uccelli a scopo ornamentale e amatoriale.
1. Per l’allevamento a scopo ornamentale e amatoriale di uccelli appartenenti a specie selvatiche autoctone è necessaria l’iscrizione alla FOI (Federazione Ornicoltori Italiani) o ad altra associazione di ornicoltori riconosciuta a livello nazionale, regionale o internazionale.(47)
2. La domanda di autorizzazione inoltrata alla Regione o alla Provincia di Sondrio per il relativo territorio indica il numero complessivo dei riproduttori e la loro provenienza. (48)
3. Tutti gli uccelli allevati, ad eccezione delle specie fagiano, starna, pernice rossa, quaglia e piccione forma domestica e germano reale forma domestica, portano alla zampa un anello inamovibile fornito da una delle associazioni di cui al comma 1.(49)
4. L’anello ha il diametro indicato, per ogni specie, dalla Commissione Tecnica Nazionale della FOI o da altra associazione ornitologica regionale, nazionale o internazionale riconosciuta e deve riportare il numero di matricola dell’allevatore, nonché l’anno di nascita ed il numero di individuazione dell’animale. (50)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia