REGOLAMENTO REGIONALE 4 agosto 2003 , N. 16

Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della L.R. 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria"

(BURL n. 32, 1º suppl. ord. del 08 Agosto 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-08-04;16

Art. 24.
Allevamenti di mammiferi.
2. I competenti uffici delle Regione e della Provincia di Sondrio per il relativo territorio possono vietare o imporre vincoli agli allevamenti di specie caratterizzate da elevate rusticità e prolificità che possano causare danni alle colture agricole.(52)
NOTE:
51. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. zz) del r.r. 27 luglio 2022, n. 6. Torna al richiamo nota
52. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. aaa) del r.r. 27 luglio 2022, n. 6. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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