REGOLAMENTO REGIONALE 4 agosto 2003 , N. 16

Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della L.R. 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria"

(BURL n. 32, 1º suppl. ord. del 08 Agosto 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-08-04;16

Art. 26 quater
Disciplina transitoria sulla caccia di selezione agli ungulati in zona Alpi.(60)
1. Nelle more dell’integrazione del presente regolamento con la disciplina della caccia in forma selettiva agli ungulati in zona Alpi continuano a trovare applicazione le disposizioni dei regolamenti provinciali e le determinazioni in ordine all’abilitazione alla caccia agli ungulati di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 7385 del 20 novembre 2017 e n. 1307 del 25 febbraio 2019, nonché dei relativi decreti dirigenziali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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