REGOLAMENTO REGIONALE 10 febbraio 2004 , N. 1

Criteri generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lett. m) L.R. 1/2000)(1)

(BURL n. 7, 1º suppl. ord. del 13 Febbraio 2004 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-02-10;1

Art. 4.
Anagrafe dell’utenza e del patrimonio.
1. I comuni detentori di patrimonio di ERP gestito direttamente, le ALER e gli altri gestori di alloggi di ERP, anche ai fini dell’articolo 18 della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione), provvedono alla realizzazione dell’anagrafe dell’utenza e del patrimonio, ne curano l’aggiornamento almeno biennale e, la trasmissione dei dati alla Regione, secondo le indicazioni impartite dalla Direzione generale competente che provvederà a trasmetterli ai comuni interessati.(5)
NOTE:
1. Il regolamento regionale è stato abrogato sotto condizione dall'art. 29, comma 1 del regolamento regionale 4 agosto 2017, n. 4. Torna al richiamo nota
5. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) del r.r. 20 giugno 2011, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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